Rimborsi a favore degli emigrati che rientrano in Sardegna

Richiesta rimborsi rientro dall'estero

Servizio attivo

La Regione Sardegna (L.R n. 7/91, art. 20) eroga, tramite i Comuni, contributi agli emigrati che intendono rientrare in Sardegna dopo aver lavorato all’estero o in un’altra Regione Italiana per almeno un biennio.

Destinatari

  • Persone nate in Sardegna ed emigrate in un'altra Regione Italiana o all’Estero che intendono tornare a vivere nel territorio regionale;
  • Coniugi di emigrati sardi;
  • Figli di emigrati sardi, anche se non nati in Sardegna, purché abbiano almeno un genitore sardo.

Requisiti

  • aver dimorato stabilmente fuori del territorio regionale;
  • aver mantenuto la nazionalità italiana;
  • aver lavorato per almeno due anni fuori dalla Sardegna. Il rientro in Sardegna deve avvenire per occupare un posto di lavoro, come lavoratore dipendente o autonomo, oppure perché pensionato (per invalidità, per vecchiaia, per comprovata infermità dell’emigrato o di un componente del proprio nucleo familiare oppure per morte di uno dei due coniugi). Il limite minimo di due anni non è richiesto per i lavoratori emigrati licenziati per motivi non disciplinari; tuttavia la permanenza all’Estero o in un’altra Regione Italiana non deve essere stata inferiore a sei mesi.

Rimborsi e indennità

Sono erogati dai Comuni a titolo di anticipazione e non competono ai dipendenti di enti pubblici trasferiti in continuità del rapporto professionale. Condizione essenziale per usufruire dei contributi è avere ripreso la residenza in Sardegna e non aver perso la cittadinanza italiana.

Per usufruire di tale agevolazione, l’interessato deve presentare domanda al Comune di Residenza, il quale, dopo aver verificato la completezza e la conformità della documentazione, anticipa al lavoratore emigrato una somma che comprende:

  1. L’indennità di prima sistemazione.
  2. Il rimborso delle spese di viaggio dell’interessato e dei familiari a carico.
  3. Il rimborso delle spese di trasporto delle masserizie e del mobilio.

I rimborsi e le indennità di cui ai punti 1, 2 e 3 non sono cumulabili con altre indennità o contributi e rimborsi similari erogati da altri enti ai sensi di leggi nazionali.

L’emigrato non può godere una seconda volta dei benefici della L.R. 7/1991 se non trascorsi almeno cinque anni tra la data del primo rientro e quella della successiva emigrazione.

Documentazione da presentare

Le persone interessate devono presentare al Comune di Residenza la seguente documentazione:

  • Domanda su apposito modulo;
  • Dichiarazione del datore di lavoro presso il quale l’emigrato era occupato, attestante la data di inizio e fine del rapporto di lavoro ed il motivo della cessazione dello stesso. Se l’emigrato rientra dall’Estero, la dichiarazione deve essere tradotta in lingua italiana dal Consolato Italiano o dai competenti Uffici Giudiziari;
  • Certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, o ente similare, da cui risulti la data di inizio e quella di cessazione dell’attività;
  • Biglietti di viaggio dell’emigrato e dei familiari a carico che rientrino al suo seguito. Nel caso in cui manchi il biglietto di viaggio, il lavoratore dovrà presentare una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà nella quale dovrà indicare la data del rientro: in tal caso le spese di viaggio non saranno rimborsate;
  • Documenti delle spese sostenute (fatture timbrate e quietanzate o lettera di vettura) per il trasporto delle masserizie e del mobilio, con l’elenco degli stessi. Per coloro che rientrano dall’Estero tale elenco dovrà essere vistato dal Consolato Italiano;
  • Certificato di Stato di Famiglia;
  • Atto di notorietà o dichiarazione sostitutiva dello stesso, con cui si attesta che il lavoratore non beneficia di altre indennità;
  • Certificato di assunzione da parte dell’Azienda operante in Sardegna, vistato dalla sezione circoscrizionale per l’impiego competente. Tale documento non è necessario se il lavoratore rientra perché licenziato oppure perché pensionato per invalidità o vecchiaia o malattia o, ancora, perché rientrato al seguito del proprio coniuge per uno dei motivi di cui all’art. 20, comma 1 della legge regionale n. 7 del 15 gennaio 1991;
  • Certificato comprovante l’iscrizione alla Camera di Commercio per coloro che hanno intrapreso un’attività autonoma e dichiarazione del Sindaco che attesti l’effettivo esercizio dell’attività. Analoga dichiarazione del Sindaco dovrà essere prodotta dai coltivatori diretti;
  • Eventuale certificato attestante la posizione di pensionato;
  • Eventuale certificazione medica, rilasciata da un Ufficiale Sanitario od altra Struttura Pubblica, che attesti che l’emigrato o il suo familiare convivente e affetto da grave infermità.

Riferimenti normativi

  • R n. 7 del 15/01/1991, art. 20.

Termini per la presentazione della domanda

Un anno dal rientro in Sardegna.

Costi

Gratuito.

N.B: l’erogazione delle indennità e dei rimborsi per tale procedimento è subordinata allo stanziamento dei fondi da parte della Regione Autonoma della Sardegna.

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