Cittadini Extracomunitari iscrizione in Anagrafe

Iscrizione in Anagrafe Cittadini Extracomunitari

Servizio attivo

A chi è rivolto

Chi può richiederla:

  • Cittadini extraeuropei e loro familiari.

Come fare

Come richiederla:

La richiesta di iscrizione va presentata allo sportello Anagrafe.

Cosa serve

Cosa presentare:

In caso di provenienza dall’estero

  • Documento d’identità in corso di validità (passaporto o carta di identità del paese di origine valida per l’espatrio)in originale e in copia.
  • Codice fiscale rilasciato dall’Agenzia delle Entrate in originale e in copia.
  • Visto d’ingresso in originale e in copia.
  • Permesso di soggiorno in originale e in copia.

In caso di provenienza da altro comune italiano:

  • Documento d’identità in corso di validità (passaporto o carta di identità del paese di origine valida per l’espatrio)in originale e in copia.
  • Codice fiscale rilasciato dall’Agenzia delle Entrate in originale e in copia.
  • Visto d’ingresso in originale e in copia.
  • Permesso di soggiorno in originale e in copia.
  • Libretto di circolazione o targa del veicolo immatricolato in Italia se posseduto.

Cosa si ottiene

Cittadini extra comunitari – iscrizione in Anagrafe

Un cittadino extra comunitario in possesso di regolare documentazione di soggiorno rilasciata dalla Questura competente, deve richiedere l’Iscrizione anagrafica nel comune italiano in cui dimora abitualmente. Qualora sia prevista la presenza di familiari in regola con i documenti di soggiorno, anche essi dovranno essere iscritti in anagrafe. Il DL 5/2012 convertito in Legge 35/2012, prevede che l’iscrizione anagrafica avvenga entro due giorni dalla presentazione dell’istanza, a meno che non si abbia a disposizione tutta la documentazione in regola, in questo caso è immediata. La verifica della veridicità dei requisiti verrà fatta in seguito e in caso di dichiarazioni non corrispondenti al vero, si procederà a sanzionare i trasgressori ai sensi degli articoli 75 e 76 del D.P.R. 445/2000 e l'Ufficio Anagrafe provvederà ad inviare una comunicazione di interruzione dei termini del procedimento. All’interruzione dei termini, il cittadino potrà fare ricorso presentando memorie o documenti utili a perfezionare positivamente il procedimento. Il D.L. 47/2014 dispone all’art. 5 che: “ Chiunque occupa abusivamente un immobile senza titolo, non può chiedere la residenza né l’allacciamento a pubblici servizi in relazione all’immobile medesimo e gli atti emessi in violazione di tale divieto sono nulli a tutti gli effetti di legge”. Pertanto, il cittadino che faccia richiesta di iscrizione anagrafica, dovrà compilare tutte le informazioni sull’immobile che andrà ad occupare a pena di irricevibilità della richiesta.

Per approfondimenti sulla documentazione degli stranieri extracomunitari consultare Polizia di Stato

Tempi e scadenze

Tempi di iscrizione

L’iscrizione è immediata qualora all’atto della richiesta venga prodotta tutta la documentazione prevista dalla normativa vigente, entro due giorni in caso contrario.

Accedi al servizio

Puoi ottenere informazioni sul servizio prenotando un appuntamento presso gli uffici.

Condizioni di servizio

Normativa di riferimento

  • DL 47/2014
  • Legge 35/2012
  • lgs 32/2008
  • lgs. 30/2007
  • DPR 223/1989 Regolamento anagrafico.
Condizioni di servizio

Pagina aggiornata il 22/06/2023

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