Pagamento Sanzioni Amministrative

Effettuare il pagamento di Sanzioni Amministrative

Servizio attivo

A chi è rivolto

Sezione in allestimento.

Come fare

Ricorso

Nel caso si riceva una sanzione per violazioni relative ad ordinanze/regolamenti comunali, si potrà fare ricorso seguendo interamente la disciplina prevista dalla Legge 689/81, che prevede l’invio di scritti difensivi allo stesso organo che ha irrogato la sanzione. In caso di rigetto, verrà emessa un’ordinanza di ingiunzione di pagamento ex art. 18 L. 689/81, alla quale sarà possibile fare ricorso entro 30 giorni dalla notifica della stessa, presso il Giudice di Pace del luogo ove è stata commessa la violazione.

Ricorso al Giudice di Pace

Entro 30 giorni dalla notificazione dell’Ordinanza di ingiunzione di pagamento, il trasgressore può proporre ricorso indirizzato al Giudice di Pace competente territorialmente. La sentenza del Giudice di Pace è appellabile in Tribunale. Bisogna tener presente che per questo tipo di ricorso, è necessario pagare il cosiddetto contributo unificato, non rimborsabile, accompagnato da una marca da bollo.

Il pagamento del contributo unificato può essere effettuato presso:

  • gli uffici postali utilizzando l’apposito bollettino postale;
  • le banche utilizzando il modello F23;
  • le tabaccherie convenzionate.

La cifra del contributo dipende dall’importo della sanzione contestata: per importi inferiori a 1.100€, il contributo unificato è pari a €43, in caso di importi superiori a 1.100 €, il contributo unificato è di 98€, a cui si aggiunge una marca da bollo di €27.

Cosa serve

Sezione in allestimento.

Cosa si ottiene

Pagamento

Per le violazioni amministrative diverse dal Codice della Strada, si hanno 60 giorni dalla data di contestazione immediata o dalla data della notifica del verbale (in caso il trasgressore fosse assente al momento del rilevamento dell’infrazione da parte dell’operatore di Polizia Locale) per provvedere al pagamento. Salvo diversa disposizione di legge, per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti comunali e provinciali, alle ordinanze adottate dal sindaco e dal presidente della provincia sulla base di disposizioni di legge, ovvero di specifiche norme regolamentari, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro. L’importo applicato è il più favorevole tra il doppio del minimo (50€) e il terzo del massimo (167€), quindi in genere è 50€.

Qualora entro i termini non sia stato presentato ricorso e non sia avvenuto il pagamento, il verbale costituisce titolo esecutivo per la riscossione coattiva della somma pari alla metà del massimo della sanzione prevista dallo stesso.

Tempi e scadenze

Tempi pagamento:

  • 60 giorni dalla data di contestazione o notificazione del verbale per il pagamento nella misura contestata.
  • Oltre i 60 giorni il pagamento della somma contestata raddoppia.

Tempi ricorso:

  • Entro 30 giorni, dalla data di contestazione o notificazione del verbale, invio di scritti difensivi presso l’Organo che ha emesso il verbale di pagamento.
  • Entro 30 giorni, dalla data di emissione dell’Ordinanza di ingiunzione di pagamento, per il Giudice di Pace.

Accedi al servizio

Puoi ottenere informazioni sul servizio prenotando un appuntamento presso gli uffici.

Condizioni di servizio

Costi

E’ previsto il pagamento delle spese sostenute per la procedura e la notificazione del verbale.

Normativa di riferimento

  • Legge 689/1981 (procedimento sanzionatorio amministrativo) e smi.
Condizioni di servizio

Pagina aggiornata il 04/10/2023

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