Assegno di Maternità

Come richiedere l'Assegno di Maternità

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A chi è rivolto

L'assegno di maternità di base, anche detto "Assegno di maternità dei Comuni", è una prestazione assistenziale concessa dai Comuni e pagata dall'INPS (articolo 74 del Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 51).

Il diritto all'assegno, nei casi di parto, adozione o affidamento preadottivo, spetta a cittadini residenti italianicomunitari o stranieri in possesso di titolo di soggiorno.

Normalmente l’assegno spetta alla madre ma, in caso di decesso della madre o abbandono del neonato, può fare richiesta anche il padre.

Si tratta di una forma di sostegno economico destinata principalmente alle madri disoccupate e casalinghe che non lavorano, alternativo rispetto alla maternità garantita dall’Inps alle madri lavoratrici o precarie.

Come fare

La domanda va presentata presso uno dei Centri di Assistenza Fiscale convenzionati con il proprio Comune di residenza. 

L'assegno non è cumulabile con altri trattamenti economici e previdenziali e non devono essere già beneficiari di altro assegno di maternità INPS ai sensi della Legge 23 dicembre 1999, n. 488. Si può comunque aver diritto a percepire la quota differenziale.

L’assegno è compatibile e cumulabile con l’assegno unico universale.

N.B: per sapere quali sono i CAF convenzionati con il proprio Comune di residenza si prega di contattare l’Ufficio dei Servizi Sociali.

Cosa serve

I richiedenti possono inoltrare richiesta dell’assegno presso uno dei CAF convenzionati con il proprio Comune di residenza allegando:

  • modulo di domanda debitamente compilato e firmato;
  • copia del titolo di soggiorno;
  • certificato di nascita;
  • eventuale certificato di adozione o affido pre-adottivo;
  • copia del documento di identità in corso di validità;
  • attestazione ISEE in corso di validità.

Cosa si ottiene

L’assegno di maternità viene erogato per cinque mensilità e spetta solo entro determinati limiti reddituali e di ISEE.

L'importo dell'assegno è rivalutato ogni anno sulla base della variazione dell'indice dei prezzi al consumo ISTAT.

Tempi e scadenze

La domanda deve essere presentata entro sei mesi dalla nascita del bambino o dall'effettivo ingresso in famiglia del minore adottato o in affido preadottivo.

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Condizioni di servizio

Normativa di riferimento

  • Decreto Legislativo 51/2001, in particolare l’articolo 74.
  • Legge n° 448 del 23.12.1998 art. 66.

 

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Pagina aggiornata il 30/01/2024

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